Art. 6.
(Contributi in conto capitale per il risparmio idrico nell'edilizia).

      1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di acqua, nonché il miglioramento dell'efficienza idrica nelle abitazioni adibite ad uso civile ed a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile

 

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documentata per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
      2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi aventi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.